La Convenzione
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- definisce il tipo di Siti culturali e naturali che possono essere iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale e delinea i doveri degli Stati Membri;
- descrive la funzione del Comitato per il Patrimonio Mondiale, le modalità di elezione dei suoi membri e specifica gli Enti di consulenza;
- stabilisce le modalità di utilizzazione del Fondo per il Patrimonio Mondiale, di gestione e le condizioni per ottenimento dell’assistenza finanziaria internazionale.
Sottoscrivendo la Convenzione, ogni paese si impegna a conservare non solo i Siti del Patrimonio Mondiale presenti sul proprio territorio, ma anche quelli sul territorio nazionale. SCARICA LA CONVENZIONE QUI >>
Modalità di iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale
La domanda d’iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale deve pervenire dal Paese interessato, deve comprendere un programma dettagliato sulla gestione e protezione del Sito in base alle Leggi nazionali.
Ogni Stato membro compila, ogni 5 anni, una Lista propositiva di Siti. Le domande di inserimento nella Lista propositiva devono essere inoltrate dalle Amministrazioni competenti per la gestione del Sito (es. Sindaco, Sovrintendenze di un’area archeologica o un Ente Parco) con domanda che va inoltrata al Presidente del Gruppo di Lavoro Interministeriale presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Via del Collegio Romano, 27 – 00187 Roma.
Il Comitato per il Patrimonio Mondiale si riunisce una volta all’anno ed esamina le domande basandosi su valutazioni tecniche e i Siti devono soddisfare i Criteri di selezione indicati dalle Linee Guida Operative che rappresentano il documento principale del Patrimonio Mondiale.
Criteri per l’inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO
(i) | Rappresentare un capolavoro del genio creativo dell’uomo. |
(ii) | Mostrare un importante interscambio di valori umani in un lungo arco temporale o all’interno di un’area culturale del mondo, sugli sviluppi dell’architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio. |
(iii) | Essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa. |
(iv) | Costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico o di un paesaggio che illustri uno o più importanti fasi nella storia umana. |
(v) | Essere un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, dell’utilizzo di risorse territoriali o marine, rappresentativo di una cultura (o più culture) o dell’interazione dell’uomo con l’ambiente, soprattutto quando lo stesso è divenuto per effetto delle trasformazioni irreversibili. |
(vi) | Essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni viventi, idee o credenze, opere artistiche o letterarie dotate di un significato universale eccezionale. (il Comitato reputa che questo criterio debba essere utilizzato in associazione con altri criteri). |
(vii) | Presentare fenomeni naturali eccezionali o aree di eccezionale bellezza naturale o importanza estetica. |
(viii) | Costituire una testimonianza straordinaria dei principali periodi dell’evoluzione della terra, comprese testimonianze di vita, di processi geologici in atto nello sviluppo delle caratteristiche fisiche della superficie terrestre o di caratteristiche geomorfiche o fisiografiche significative. |
(ix) | Costituire esempi significativi di importanti processi ecologici e biologici in atto nell’evoluzione e nello sviluppo di ecosistemi e di ambienti vegetali e animali terrestri, di acqua dolce, costieri e marini. |
(x) | Presentare gli habitat naturali più importanti e significativi, adatti per la conservazione in situ della diversità biologica, compresi quelli in cui sopravvivono specie minacciate di eccezionale valore universale dal punto di vista della scienza o della conservazione. |