Statuto

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PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

DENOMINAZIONE

1          Tra i soggetti responsabili della tutela e o della valorizzazione e della gestione dei beni italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale o nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO è costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE“.

2          Il segno distintivo dell’Associazione viene approvato dall’Assemblea. Le modalità d’uso del segno distintivo sono definite in apposite linee guida.

3          L’Associazione ha il diritto d’uso esclusivo della propria denominazione e del proprio segno distintivo.

Art. 2

SEDE E DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

  1. L’Associazione ha sede presso il Comune di Ferrara.
  2. L’Assemblea, con propria deliberazione, può istituire sedi secondarie o operative, uffici, ecc., e sopprimerle. Per quanto riguarda le sedi e/o gli uffici stabiliti con il presente Statuto, essi possono essere modificati o soppressi soltanto con una modifica statutaria.
  3. La durata dell’Associazione è

Art. 3

SCOPI

  1. L’Associazione assume come proprie funzioni istituzionali e generali la programmazione, il coordinamento e la realizzazione di attività dirette alla protezione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale rappresentato dai beni iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale o nella lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.

L’obiettivo è quello di promuovere progetti condivisi, anche con riferimento alle misure di sostegno previste dalla L. 20 febbraio 2006 n. 77 per coordinare le iniziative dei soggetti responsabili della tutela e o della valorizzazione e o della gestione dei singoli beni.

Ulteriore obiettivo è quello di curare i rapporti con i Ministeri competenti e con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in particolare, con l’UNESCO, con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, oltre che con soggetti pubblici o privati, nazionali e internazionali, che possano collaborare con l’Associazione al perseguimento degli obiettivi di valorizzazione comuni.

  1. A tali fini, pertanto, l’Associazione:

a) organizza e gestisce iniziative per la tutela, la valorizzazione e la promozione dei beni iscritti nelle liste UNESCO;

b) elabora e presenta progetti, proposte e richieste di finanziamenti presso le Amministrazioni statali e regionali, l’Unione europea e le Istituzioni internazionali e ne cura l’esecuzione;

c) riceve e gestisce finanziamenti, pubblici e privati, da impiegare per la tutela, la valorizzazione e la promozione dei beni iscritti nelle liste UNESCO;

d) coopera con i Soci a progetti aventi ad oggetto la valorizzazione e la promozione dei beni iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale o nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO, mettendo a disposizione supporto tecnico, organizzativo e strumenti di informazione;

e) organizza e promuove attività di ricerca e studio;

f) promuove e gestisce, anche in collaborazione con Università e Istituti di ricerca pubblici e privati, iniziative finalizzate all’aggiornamento o alla formazione dei soggetti che si occupano della tutela e/o della gestione e/o della valorizzazione dei beni iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale o nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.

g) organizza e promuove iniziative di divulgazione e, in collaborazione con le autorità scolastiche, attività educative mirate nei confronti di bambini e ragazzi in età scolare; istituisce e promuove premi o borse di studio;

h) elabora, realizza o partecipa a iniziative di promozione turistica e di diffusione dell’immagine per la valorizzazione dei beni del Patrimonio Mondiale materiale e immateriale e dell’Associazione, nel rispetto degli interessi delle comunità in cui i beni si trovano e degli scopi perseguiti dall’Associazione e dalle Convenzioni UNESCO;

i) intrattiene rapporti con tutti gli uffici pubblici competenti, nonché con gli uffici dell’UNESCO di Parigi e con gli organismi internazionali o di altri Stati preposti alla tutela del patrimonio culturale mondiale;

l) promuove e partecipa a organismi e associazioni internazionali aventi i medesimi scopi;

m) promuove lo scambio di buone prassi tra i soggetti gestori responsabili della tutela e o della gestione e/o della valorizzazione dei beni nazionali ed esteri, iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale o nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO;

n) organizza e partecipa a studi, seminari, convegni, campagne di informazione, riunioni e fiere di settore, per raccogliere dati, diffondere e condividere i risultati raggiunti, promuovere la tutela dei beni protetti e le finalità dell’Associazione;

o) organizza e partecipa a campagne o iniziative aventi per obiettivo la raccolta di fondi in favore dell’Associazione o finalizzate alla realizzazione di specifici progetti riguardanti beni iscritti nelle liste UNESCO;

p) svolge ogni altra attività, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile al raggiungimento dei propri scopi, compreso lo sfruttamento a uso commerciale della propria denominazione o del proprio simbolo, la stipulazione di mutui o fideiussioni, ecc..

    1. L’Associazione non ha fini di lucro.

PARTE SECONDA – SOCI

Art. 4

SOCI

  1. Possono far parte dell’Associazione i soggetti, pubblici o privati, che sono responsabili della tutela e/o della valorizzazione e/o della gestione dei beni italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale o nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.
  2. In caso di beni transfrontalieri, possono diventare Soci dell’Associazione i soggetti responsabili della gestione e/o della valorizzazione per la parte italiana, salvo che gli accordi internazionali che regolano la tutela e la gestione di tali beni non contengano prescrizioni incompatibili con tale partecipazione.
  3. Ogni Socio è tenuto a versare il contributo annuale e eventuali contributi straordinari che fossero deliberati dall’Assemblea.
  4. Ogni Socio è tenuto al rispetto del codice etico approvato dall’Assemblea.
  5. La qualità di Socio è intrasmissibile.

Art. 5

ISCRIZIONE

  1. Le modalità di presentazione della domanda di ammissione all’Associazione sono definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
  2. La qualità di Socio si acquisisce con delibera di ammissione dell’Assemblea, previo versamento della quota associativa annuale.
  3. L’adesione all’Associazione si intende a tempo indeterminato, salvo recesso.

Art. 6

RECESSO, PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO E ESCLUSIONE

  • Il recesso dall’Associazione deve essere comunicato dal Socio al Presidente dell’Associazione con raccomandata a.r. o via PEC entro il 15 settembre perché abbia effetto a partire dall’anno seguente. Fino a quando il recesso non diviene efficace è dovuta la quota associativa annuale, ma non gli eventuali contributi straordinari deliberati successivamente al recesso.
  • La qualità di Socio si perde in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale per 2 (due) anni; oppure in caso di cancellazione del bene dalla Lista del Patrimonio Mondiale o dalla Lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO. La perdita della qualità di Socio è dichiarata dal Consiglio Direttivo entro 120 (centoventi) giorni dal verificarsi dei fatti sopra indicati.
  • Oltre ai casi sopra previsti, può essere disposta l’esclusione dall’Associazione per gravi motivi (v. art. 24 c.c.).

L’esclusione dall’Associazione viene dichiarata dall’Assemblea nella prima seduta utile, previo invio all’interessato di una lettera di contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine per l’inoltro delle proprie difese scritte.

Copia della deliberazione di esclusione deve essere notificata al Socio con raccomandata a.r. e dalla ricezione di tale raccomandata decorrono gli effetti dell’esclusione.

  1. In caso di recesso, perdita della qualità di Socio o esclusione dall’Associazione, non si acquisisce alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né si ha diritto al rimborso dei contributi, ordinari o straordinari, versati. Inoltre, devono essere corrisposti i contributi, ordinari o straordinari, che si ha l’obbligo per Statuto di versare.

PARTE TERZA – PATRIMONIO E GESTIONE

 Art. 7

PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
  2. a) beni mobili e/o immobili che divengono proprietà dell’Associazione;
  3. b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  4. c) eventuali donazioni, lasciti o erogazioni.
  5. L’attività corrente dell’Associazione è finanziata con il fondo di gestione, che è costituito da:
  6. a) contributi associativi, ordinari e straordinari;
  7. b) proventi provenienti dalle attività che l’Associazione promuove o alle quali partecipa (pubblicazioni, promozione turistica, sfruttamento del marchio, ecc.);
  8. c) sponsorizzazioni;
  9. d) finanziamenti o contributi di qualsiasi genere, erogati a favore dell’Associazione o a essa spettanti;
  10. e) donazioni, lasciti o erogazioni a tale scopo espressamente destinate.
  11. I Soci possono mettere a disposizione dell’Associazione strutture e personale per lo svolgimento delle attività statutarie, contribuendo in questo modo, oltre che con il contributo associativo annuale, al funzionamento dell’Associazione stessa.

Art. 8

DIVIETO DI RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

  1. Non è ammessa la distribuzione di utili agli associati, a nessun titolo e in nessuna forma.

Art. 9

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

  1. I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale nella misura determinata dall’Assemblea.
  2. In casi particolari, qualora ciò sia necessario per il perseguimento dei fini dell’Associazione, l’Assemblea può disporre il versamento di contributi straordinari.

 Art. 10

CRITERI DI GESTIONE

  1. Le attività dell’Associazione sono svolte in conformità agli scopi istituzionali con criteri dì imprenditorialità, efficacia, efficienza e nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico e finanziario.
  2. Deve essere garantita la massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che contribuiscono all’Associazione e di tutti i cittadini.
  3. Non è consentito lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forza delle quali derivi per l’Associazione l’assunzione di responsabilità illimitata.

Art. 11

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

  1. L’esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell’Associazione devono essere approvati, rispettivamente, almeno due mesi prima dell’inizio ed entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio.
  3. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere trasmessi ai Soci entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nell’esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo e dalla relazione dei Revisori dei Conti.
  4. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

Art. 12

GESTIONE DI CASSA

  1. L’Associazione si affida per la gestione di cassa ad un Istituto bancario che viene individuato dal Consiglio Direttivo a seguito di confronto tra almeno tre Istituti bancari.

 PARTE QUARTA – ASSETTO ORGANIZZATIVO

 Art. 13

ORGANI

  1. Sono organi dell’Associazione:
  • Assemblea Generale;
  • Presidente;
  • Consiglio Direttivo;
  • Segretario dell’Associazione
  • Coordinatore Scientifico
  • Collegio dei Revisori dei Conti.

 Art. 14

ASSEMBLEA GENERALE

  1. L’Assemblea Generale è l’organo di indirizzo dell’Associazione ed è composta dai Soci.
  2. Partecipano all’Assemblea i rappresentanti degli Enti Soci o loro delegati muniti di pieni poteri.

La rappresentanza è regolata dalla legge e/o dallo statuto di ogni singolo Ente Socio. Nel caso in cui la rappresentanza venga meno in base alla legge o allo statuto, decade anche la legittimazione a partecipare all’Assemblea come rappresentante del Socio o come delegato dello stesso. E’ onere degli Enti Soci comunicare all’Associazione entro 20 (venti) giorni da quando si è verificato l’evento, ogni modifica relativa ai loro rappresentanti e delegati che incida sulla rappresentanza degli stessi.

All’Assemblea partecipano provvisoriamente, e fino alla nomina dei successori, i soggetti chiamati a sostituire il legale rappresentante nell’esercizio delle funzioni dello stesso in base alla legge o allo statuto del Socio.

L’identità del nuovo rappresentante legale del Socio, o dell’eventuale suo delegato munito di pieni poteri, viene formalmente comunicata all’Associazione entro 20 (venti) giorni dall’insediamento del primo e dall’eventuale conferimento della delega.

3    Alle riunioni dell’Assemblea possono partecipare per teleconferenza o videoconferenza i Soci non presenti presso la sede sociale qualora sia precisato nell’avviso di convocazione. La condizione essenziale per la validità dell’Assemblea in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni.

Verificandosi questi presupposti l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

  1. Gli Enti Soci possono conferire deleghe ad altri Enti Soci, per la partecipazione all’Assemblea. La delega deve contenere l’autorizzazione ad assumere tutte le determinazioni di competenza dell’Assemblea stessa. Ad un singolo delegato non possono essere rilasciate più di due deleghe.
  2. All’Assemblea possono essere invitati – per audizione, consultazione o a titolo di osservatori – il Direttore Generale dell’UNESCO e rappresentanti di Stati esteri, di altre città, enti ed organismi italiani e internazionali. All’Assemblea sono invitati gli ex Presidenti dell’Associazione. Gli invitati non hanno diritto di voto.
  3. I membri del Consiglio Direttivo o i loro Supplenti e il Coordinatore Scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, all’Assemblea, salvo che questa non sia stata convocata per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e/o del Coordinatore Scientifico.
  4. Il Presidente dell’Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo o i loro Supplenti e il Coordinatore Scientifico non possono partecipare all’Assemblea in rappresentanza dei Soci.
  5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
  6. Segretario dell’Assemblea è il Segretario dell’Associazione.
  7. Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti l’Assemblea e, in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo degli stessi, salvo diversa previsione del presente statuto.
  8. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Le votazioni sono sempre palesi.
  9. I partecipanti all’Assemblea che, con riferimento a ciascuna votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti.
  10. Dell’Assemblea deve essere redatto un verbale a cura del Segretario. L’originale del verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale di ciascuna seduta deve essere inviato agli Enti Soci entro 30 (trenta) giorni dall’Assemblea.
  11. La partecipazione all’Assemblea non dà diritto a gettoni di presenza o rimborsi spese di alcun genere.

Art. 15

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea è convocata per l’approvazione dei bilanci e ogni volta che il Presidente dell’Associazione lo ritenga necessario, nonché quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei Soci o il Collegio dei Revisori dei Conti.
  2. L’Assemblea si tiene di norma presso la sede dell’Associazione. Su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci, l’Assemblea può essere tenuta presso una località nella quale si trovano beni italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale o nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO o anche presso altra località.
  3. La convocazione è disposta dal Presidente dell’Associazione con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni; in caso di urgenza il preavviso può essere ridotto a 8 (otto) giorni.
  4. La convocazione deve essere fatta con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento.
  5. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e deve riportare l’ordine del giorno. L’Assemblea non può deliberare su argomenti che non siano stati iscritti all’ordine del giorno.
  6. La seconda convocazione può essere fissata anche il medesimo giorno indicato per la prima.
  7. Se sono presenti tutti i componenti, la riunione dell’Assemblea è valida anche se non sono state rispettate le modalità di convocazione fissate dal presente articolo.

Art. 16

COMPITI DELL’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea:
  2. a) nomina o revoca il Presidente e i soggetti designati dai Soci che entrano a far parte del Consiglio Direttivo deliberando per quest’ultimo il numero dei componenti, previsto da un numero minimo di 8 ad massimo di In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere, l’Assemblea deve riunirsi per procedere alla sostituzione.

Tra i membri del Consiglio Direttivo nomina tre Vice Presidenti, di cui uno Vicario.

  1. b) nomina o revoca il Segretario dell’Associazione;
  2. c) nomina o revoca il Coordinatore Scientifico;
  3. d) nomina o revoca i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  4. e) delibera, a maggioranza assoluta, l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, del Segretario e del Collegio dei revisori dei Conti;
  5. approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nell’esercizio cui il bilancio consuntivo si riferisce;
  6. approva le modifiche allo statuto dell’Associazione;
  7. delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio di questa;
  8. approva gli indirizzi, le direttive generali e il programma di attività dell’Associazione;
  9. approva i regolamenti di funzionamento, di contabilità e del Coordinatore Scientifico dell’Associazione
  10. approva il codice etico dell’Associazione;
  11. pronuncia l’ammissione e l’esclusione dei Soci dall’Associazione;
  12. determina, con cadenza triennale, l’importo del contributo associativo annuale;
  13. dispone eventuali contributi straordinari, determinando il relativo importo e le modalità di versamento;
  14. delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati o donazioni, all’acquisto o all’alienazione di beni immobili, all’acquisto o all’alienazione di beni mobili di valore superiore a € 20.000,00 e alla richiesta di aperture di credito eccedenti € 20.000,00, nonché autorizza la stipulazione di contratti eccedenti € 20.000,00 che non siano stati espressamente previsti nel programma di attività dell’Associazione approvato dall’Assemblea;
  15. può stabilire la corresponsione di indennità di carica, determinandone l’importo, al Presidente dell’Associazione, ai componenti del Consiglio direttivo, al Segretario e al Coordinatore Scientifico; determina altresì l’importo massimo del rimborso spese che può essere riconosciuto agli stessi, sempre a fronte di spese sostenute e documentate in relazione alle attività svolte per conto dell’Associazione;
  16. determina il compenso dei Revisori dei Conti;
  17. si esprime su ogni argomento alla stessa sottoposto dal Consiglio Direttivo;
  18. istituisce eventuali organi consultivi temporanei a carattere tecnico-scientifico;
  19. decide su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dal presente statuto.

 Art. 17

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

1      Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea tra i rappresentanti degli Enti Soci dell’Associazione e i loro delegati. L’elezione avviene a maggioranza assoluta dei Soci dell’Associazione. Le stesse maggioranze sono richieste anche per la revoca del Presidente.

  1. Il Presidente dell’Associazione è Presidente del Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente dell’Associazione dura in carica 3 (tre) anni. La scadenza del mandato elettorale, la scadenza dell’incarico, le dimissioni e ogni altra causa che determini il venir meno della rappresentanza dell’Ente Socio, comporta la decadenza dalla carica di Presidente dell’Associazione.

Il Presidente deve comunicare immediatamente e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal verificarsi della causa ogni variazione che lo riguardi.

Nel periodo che intercorre tra la cessazione dell’incarico e l’elezione del nuovo Presidente, i compiti propri del Presidente saranno svolti dal Vice Presidente Vicario per il tempo strettamente necessario alla nuova elezione e comunque per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. In caso di decadenza del Vice Presidente Vicario, i poteri del Presidente sono attribuiti, in successione per anzianità, agli altri Vice Presidenti e, infine, al Consigliere più anziano per ruolo.

  1. La carica di Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.
  2. Le dimissioni del Presidente sono efficaci e diventano irrevocabili decorsi 20 (venti) giorni dalla loro presentazione.

Art. 18

COMPITI DEL PRESIDENTE

  1. Il Presidente dell’Associazione:
  2. a) ha la legale rappresentanza dell’Associazione;
  3. b) agisce o resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali per conto dell’Associazione;
  4. c) convoca le riunioni dell’Assemblea stabilendo l’ordine del giorno e dirigendone i lavori;
  5. d) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, stabilendo l’ordine del giorno e dirigendone i lavori;
  6. e) cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Comitato Direttivo;
  7. f) salvo che non sia disposto diversamente, predispone le proposte di deliberazione che il presente Statuto riserva all’Assemblea o al Consiglio Direttivo, a seconda delle rispettive competenze;
  8. g) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell’Associazione;
  9. h) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese (pubbliche e private) e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno di singole iniziative dell’Associazione;
  10. i) può delegare singole funzioni a membri del Consiglio Direttivo.
  11. Il Presidente, nell’ambito dei propri compiti, può affidare speciali incarichi ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo.
  12. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente adotta gli atti di competenza del Consiglio Direttivo che ritenga indispensabili per salvaguardare l’interesse dell’Associazione, riferendone al Consiglio stesso senza indugio e sottoponendoli alla sua ratifica alla prima seduta del Consiglio.
  13. Il Presidente trasmette ai Soci e ai membri del Consiglio Direttivo i documenti da questi richiesti riguardanti qualsiasi iniziativa dell’Associazione.
  14. Il Presidente ricopre il ruolo di datore di lavoro del personale del Segretariato, ne dirige l’attività e adotta i provvedimenti ad esso relativi purché non di competenza di altri organi sociali.

Art. 19

CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.
  2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione e da un minimo di 8 ad un massimo di 14 soggetti nominati dall’Assemblea tra i rappresentanti legali dei Soci o i loro delegati ai sensi dell’art. 16 c. 1 lett. a) del presente statuto. Se viene meno la legittimazione come rappresentante del Socio o come delegato dello stesso, oppure in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede alla sostituzione del componente del Consiglio Direttivo cessato dalla carica.

Ogni Consigliere nominato, può indicare un Supplente, che potrà essere delegato qualora il Consigliere non sia in grado di partecipare alla seduta. L’Assemblea provvederà a nominare i Supplenti indicati.

  1. I componenti del Consiglio Direttivo e i Supplenti, durano in carica 3 (tre) anni. I soggetti designati da ciascun Ente Socio e nominati dall’Assemblea, cessano comunque dalla carica di componente del Consiglio Direttivo alla cessazione per qualunque causa della legittimazione a rappresentare l’Ente Socio o il delegato dello stesso.
  2. La carica di Consigliere direttivo e del Supplente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.
  3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo anche quando ne facciano richiesta scritta almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Il Presidente può disporre che il Consiglio Direttivo si svolga anche in via telematica.
  4. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell’Associazione o dove indicato nell’atto di convocazione.
  5. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione avviene con PEC o mediante mezzi telematici ed è inviata con 3 (tre) giorni di preavviso. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza.

8    Il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie riunioni persone non appartenenti al collegio, qualora ciò sia ritenuto necessario o opportuno in relazione alle questioni da affrontare. Alle riunioni sono invitati i Revisori dei Conti.

9    I Soci membri del Consiglio Direttivo possono comunque partecipare per teleconferenza o videoconferenza. La condizione essenziale per la validità del Consiglio Direttivo in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni. Verificandosi questi presupposti la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

10   Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti (coloro che dichiarano di astenersi non vengono computati nel numero dei votanti); in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono sempre palesi.

11   Il verbale delle riunioni deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario dell’Associazione e dai Consiglieri o dai Supplenti. Copia del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio entro 20 (venti) giorni dalla riunione.

12   Il Consigliere o il Supplente che per n. 3 volte consecutive non partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo decade dalla propria carica. L’Assemblea provvederà alla sua sostituzione.

Art. 20

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo adotta gli atti necessari all’amministrazione dell’Associazione che lo Statuto non riservi alla competenza dell’Assemblea o del Presidente.
  2. In particolare, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive generali e delle indicazioni date dall’Assemblea, il Consiglio Direttivo:
  3. a) provvede ad adottare le deliberazioni di sua competenza che siano necessarie per la gestione dell’Associazione e per dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
  4. b) predispone il programma annuale di attività dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. c) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione dell’attività svolta, da sottoporre all’Assemblea;
  6. d) determina, sulla base degli indirizzi dell’Assemblea, la dotazione organica dell’Associazione, approva i criteri e le norme per l’assunzione del personale dell’Associazione, stabilisce i criteri per l’attribuzione degli incarichi e decide in merito ad essi;
  7. e) delibera sugli affari relativi all’amministrazione del patrimonio, delibera in ordine all’acquisto e alla vendita di beni mobili che non eccedano € 20.000,00;
  8. f) autorizza il Presidente a agire o resistere davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;
  9. g) delibera in ordine all’accettazione di sponsorizzazioni, contributi e finanziamenti;
  10. elabora le modifiche statutarie, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  11. nomina procuratori speciali o mandatari dell’Associazione per specifici atti o negozi;
  12. svolge ogni ulteriore compito attribuito al Consiglio Direttivo dal presente Statuto.

Art. 21

SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Il Segretario dell’Associazione è nominato dall’Assemblea.
  2. Il Segretario dura in carica 4 (quattro) anni e continua a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del successore.
  3. Il Segretario dell’Associazione svolge tutte le attività di carattere gestionale ed esecutivo che sono necessarie per il funzionamento dell’Associazione e che non sono riservate ad altri organi dal presente Statuto.
  4. In particolare, il Segretario:
  5. a) stipula i contratti;
  6. b) esegue le determine del Presidente e del Consiglio Direttivo;
  7. c) redige e tiene la raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
  8. d) tiene l’inventario dei beni costituenti il patrimonio dell’Associazione;

Art. 22

CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E DECADENZA

  1. Non possono essere nominati Presidente, Consigliere direttivo o Segretario dell’Associazione coloro che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, L. 55/1990, lettere a), b), c), d), f), e successive modificazioni e integrazioni, nonchè coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 2382 c.c.

 Art. 23 

RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

  1. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo sono responsabili nei confronti dell’Associazione del loro operato. Si applica quanto disposto dall’art. 18 c.c.
  2. La deliberazione da parte dell’Assemblea dell’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti comporta la revoca immediata dalla carica per Presidente e membri del Consiglio Direttivo.

Art. 24

COORDINATORE SCIENTIFICO

  1. Il Coordinatore Scientifico è nominato dall’Assemblea.
  2. Il Coordinatore Scientifico ha funzioni consultive e propositive per l’attuazione delle finalità dell’Associazione. Può svolgere tali funzioni anche in favore di singoli Soci dell’Associazione nei casi e con le modalità previste dal regolamento che disciplina il funzionamento di tale organo
  3. Il Coordinatore Scientifico si avvale, per lo svolgimento dei compiti istituzionali, dei tecnici che per conto dei Soci hanno la responsabilità diretta o operano nell’ambito della tutela e/o della gestione e/o della valorizzazione dei singoli beni iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale o nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO, che compongono il Comitato Tecnico-Scientifico. L’attività istituzionale del Coordinatore Scientifico e del Comitato Tecnico-Scientifico viene disciplinata da un apposito regolamento.
  4. Il Coordinatore Scientifico, il cui profilo professionale è definito dal regolamento, dura in carica 4 (quattro) anni e continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del successore.

Art. 25

REVISORI DEI CONTI

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo economico-finanziario dell’Associazione.
  2. Il Collegio è composto di 3 membri ordinari e 1 supplente, nominati dall’Assemblea fra gli iscritti all’Albo dei revisori contabili. I membri del Collegio nominano il proprio Presidente.
  3. I Revisori durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
  4. Valgono per i revisori le ipotesi di ineleggibilità e di decadenza di cui all’art. 2399, primo comma, c.c.
  5. Non possono svolgere l’incarico di Revisore coloro che ricoprono o hanno ricoperto nel biennio precedente le cariche di Presidente, Consigliere direttivo o Segretario dell’Associazione; coloro che sono o sono stati nel biennio precedente dipendenti dell’Associazione o di alcuno degli Enti Soci dell’Associazione, nè coloro che hanno in corso o hanno svolto, sempre nel biennio precedente la nomina, incarichi per l’Associazione.
  6. In caso di dimissioni o decadenza, i revisori cessati vengono sostituiti con altri componenti nominati dall’Assemblea. Questi durano in carica fino alla scadenza del mandato del revisore sostituito.
  7. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve:
  8. a) vigilare sulla regolarità finanziaria ed economica della gestione;
  9. b) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
  10. c) effettuare verifiche di cassa e dei valori di pertinenza dell’Associazione;
  11. d) esaminare i bilanci di previsione e consuntivi, redigendo apposite relazioni.
  1. I Revisori dei Conti possono partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  2. I Revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e chiedere al Consiglio Direttivo e al Presidente notizie sull’andamento delle attività dell’Associazione.
  3. Il Collegio dei Revisori o i singoli revisori informano immediatamente i Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente di atti o fatti, appresi nell’esercizio dei loro compiti, che possano costituire irregolarità di gestione, oppure violazione delle norme che regolano l’attività dell’Associazione.
  4. I verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori e dei suoi membri devono essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti dai membri del Collegio stesso.
  5. I Revisori dei Conti non possono assumere incarichi o consulenze dall’Associazione, nè dagli enti Soci della stessa.

PARTE QUINTA – NORME FINALI

 Art. 26

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti.

 Art. 27

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

  1. In caso di estinzione dell’Associazione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto, secondo le disposizioni di legge e sentite le autorità competenti, in conformità agli scopi statutari o per fini di pubblica utilità, a Enti perseguenti fini analoghi a quelli dell’Associazione.
  2. I beni concessi in uso dai Soci all’Associazione rientrano nella disponibilità dei concedenti.

 Art. 28

MODIFICHE DELLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Ai fini dell’approvazione delle modifiche allo statuto, per la validità della seduta dell’Assemblea è richiesta la presenza (in prima o seconda convocazione) di almeno la metà più uno dei Soci.
  2. Le modifiche allo statuto sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

 Art. 29

NORMA DI RINVIO

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

Art. 30

ENTRATA IN VIGORE

  1. Lo Statuto dell’Associazione, modificato secondo quanto riportato nel presente testo, entra in vigore con la sua approvazione.
  2. In attesa dell’elezione dei nuovi organi, continuano a esercitare le proprie funzioni quelli in carica.

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